Esistono due forme di fusione: la fusione per incorporazione e la fusione per unione.

La fusione per incorporazione si riferisce alla circostanza in cui una società incorpora un’altra società e continua ad esistere, mentre la società incorporata viene sciolta. La fusione per unione invece avviene con la fusione di due o più società per costituirne una nuova, e lo scioglimento delle parti che si fondono.

Per procedere alla fusione, le parti della fusione devono seguire principalmente 4 fasi.

In primo luogo, secondo il diritto societario della Repubblica Popolare Cinese (rivista nel 2018),il documento di fusione deve essere redatto dagli organi amministrativi delle società partecipanti e deve essere approvata almeno due terzi degli azionisti con il diritto di voto prima di prendere effetto.

In secondo luogo, dopo aver raggiunto un accordo sulla fusione, le parti della fusione devono stipulare un accordo, preparare il bilancio e l’inventario dei beni, stabilire la forma, le condizioni, le modalità di pagamento e altri diritti e obblighi delle parti.

In terzo luogo, bisogna avvisare i creditori, con lo scopo di tutelarli. Le parti della fusione devono avvisare i propri creditori entro dieci giorni dalla data della delibera della fusione e pubblicare un avviso sul giornale entro trenta giorni, con lo scopo di informare i creditori in modo che possano opporsi alla fusione entro un termine ragionevole, nonché di informare gli azionisti che non hanno partecipato all’assemblea. In generale, tutti i creditori noti devono essere informati mediante l’avviso e solo i creditori sconosciuti o non rintracciabili possono essere informati mediante l’annuncio. A seguito della fusione, i crediti e i debiti delle parti coinvolte nella fusione saranno ereditati dalla società incorporante o dalla società di nuova costituzione dopo la fusione. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’avviso, o quarantacinque giorni dalla data dell’annuncio, se non è stato ricevuto nessun avviso, i creditori possono chiedere alla società di saldare i debiti o di fornire adeguate garanzie. Se la società non salda i propri debiti o non fornisce le garanzie, la società non può essere fusa.

Infine, la società deve recarsi all’ufficio di registrazione per eseguire in tempo le procedure appropriate, ad esempio: la società sciolta deve effettuare la procedura di cancellazione; la società sopravvissuta deve registrare le modifiche e la società di nuova costituzione deve registrare la costituzione. La fusione delle società può essere legalmente riconosciuta solo dopo la registrazione.

Va notato che, in un’industria dove gli investitori stranieri non possono controllare, la fusione non deve portare alla detenzione dell’intera partecipazione dell’impresa da parte degli investitori stranieri. Per i settori che necessitano della partecipazione intera o parziale cinese, la parte cinese deve mantenere le proprie partecipazioni anche dopo la fusione dell’impresa. In un settore in cui è vietato il controllo da parte degli investitori stranieri, quest’ultimi non possono fondere nessuna impresa. Inoltre, l’ambito di attività dell’impresa domestica che viene acquisita deve soddisfare i requisiti della politica industriale pertinente agli investimenti esteri.

Trattamento fiscale della fusione

Per fusione si intende il trasferimento di attività e passività di una società cedente ad un’altra impresa esistente o di nuova costituzione (di seguito denominata società acquirente), in cambio di azioni o altre proprietà della società acquirente.

  1. Fusione

Di norma, si ritiene che la società cedente trasferisca e ceda tutte le attività al valore equo, calcoli il reddito derivante dal trasferimento delle attività e paghi le imposte sul reddito.

Le perdite accumulate dalla società cedente non possono essere trasferite alla società acquirente per la deduzione dell’imposta sul reddito sugli utili futuri.

La società acquirente accetta le attività della società cedente e il costo può essere determinato in base al valore confermato dall’accertamento in sede di calcolo delle imposte.

L’acquisizione della partecipazione nella società acquirente da parte degli azionisti della società cedente sarà trattata come una liquidazione.

Se la società acquirente e la società cedente riacquistano le azioni della propria società dagli azionisti ai fini della fusione, la differenza tra il prezzo di riacquisto e il prezzo di emissione sarà considerata come plusvalenza o minusvalenza da trasferimento di azioni.

  1. Trattamento fiscale speciale

Se il prezzo di acquisto pagato dalla società acquirente alla società cedente o ai suoi azionisti, vale a dire i contanti, i titoli trasferibili e le attività diverse dalle azioni della società acquirente, non superano il 20% del valore nominale delle azioni pagate, le parti possono essere beneficiare di un trattamento fiscale speciale per il corrispettivo delle azioni in transazione, previa verifica e conferma da parte delle autorità fiscali (a condizione che la riorganizzazione abbia un chiaro scopo commerciale e che l’esenzione fiscale o il differimento dell’imposta non sia il suo scopo principale) e in conformità con le seguenti disposizioni:

1) La società cedente non riconosce l’utile o la perdita di trasferimento di tutte le attività e non è soggetta all’imposta sul reddito.

Le perdite accumulate dalla società cedente possono essere riportate alla società acquirente per essere dedotte dall’imposta sul reddito a fronte di utili futuri.

2) Gli azionisti della società cedente scambiano le loro azioni con le azioni della società acquirente, il che non deve essere considerato come una compravendita. Il costo dello scambio per gli azionisti della società cedente sarà determinato sulla base del costo delle azioni originali da loro detenute.

Tuttavia, tutti i pagamenti ricevuti dagli azionisti della società cedente tramite attività diverse dallo scambio delle azioni della società acquirente saranno considerati come plusvalenze di trasferimento delle azioni originarie da loro detenute.

3) Il costo imponibile di tutti i beni della società cedente trasferiti alla società acquirente sarà determinato sulla base del valore contabile originario della società cedente.

  1. Libera transazione

La fusione di imprese affiliate mediante scambio di azioni deve essere conforme al principio di libera concorrenza tra le imprese indipendenti. In caso contrario, le autorità fiscali hanno il diritto di effettuare rettifiche.

Se le attività e le passività della società cedente sono sostanzialmente uguali, e il patrimonio netto è quasi nullo, e la società acquirente realizza una fusione per incorporazione assumendo tutte le passività della società acquirente, non si ritiene che la società cedente abbia trasferito o ceduto tutte le attività al valore equo, e non viene riconosciuto alcun utile dal trasferimento delle attività.

Il costo di acquisto di tutte le attività della società cedente sarà determinato sulla base del valore contabile netto originario. Si ritiene inoltre che gli azionisti della società cedente abbiano ceduto gratuitamente le loro azioni originarie.

Fine

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