Il 3 Dicembre 2018 l’Amministrazione Statale per la Regolamentazione del Mercato (SAMR) ha promulgato una circolare amministrativa (Opinions of the State Administration for Market Regulation on Working Effectively on the Registration of E-commerce Business Operators, nel prosieguo la “Circolare”)  che chiarifica alcuni aspetti della procedura di registrazione delle società ed imprese operanti nel settore dell’e-commerce, imposto dall’art. 10 della nuova Legge Cinese sull’E-Commerce (E-commerce Law of the People’s Republic of China), in vigore dal 1° Gennaio 2019.

Come precisato dalla predetta disposizione, nonché dalla Circolare al par. II, gli operatori di e-commerce esercitanti attività d’impresa devono infatti essere registrati come operatori di mercato (in forma di società, imprese individuali o cooperative agricole) sulla base degli stessi regolamenti amministrativi applicabili agli operatori tradizionali, con la sola eccezione dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei prestatori d’opera la cui attività non è soggetta all’ottenimento di alcuna licenza o autorizzazione amministrativa.

Particolari disposizioni sono però previste per l’eventualità che l’attività di e-commerce sia esercitata come impresa individuale. In tal caso, infatti, l’operatore può indicare come sede di svolgimento dell’attività la piattaforma online sulla quale opera.  Nel caso in cui l’operatore operi tramite più piattaforme online, dovrà registrarli tutti come sedi aggiuntive di svolgimento dell’attività. È altresì facoltà dell’operatore registrare, come sede, la propria residenza abituale. Sempre per le imprese individuali, l’autorità competente per la registrazione è l’ufficio SAMR competente (a livello regionale, municipale o distrettuale) in base al luogo di residenza del titolare (v. Circolare, par. III). Nell’ipotesi in cui l’operatore di e-commerce opti di registrare quale sede di svolgimento dell’attività il negozio online tramite il quale opera, sarà tenuto ad esercitare l’attività esclusivamente avvalendosi dei canali telematici. In questo caso sarà dunque precluso, all’operatore, di adibire l’abitazione di residenza all’esercizio dell’attività commerciale in forma tradizionale, senza previa autorizzazione dell’autorità (v. Circolare, par. IV).

Gli operatori di e-commerce dovranno inoltre rendere pubblica, pubblicandola sulla homepage, la propria licenza commerciale o una dichiarazione di esonero dall’obbligo di registrazione ex art. 10 della Legge Cinese sull’E-commerce (v. Circolare, par. VI).

Particolari disposizioni sono previste per i titolari di piattaforme di e-commerce online, nei quali gli operatori di e-commerce sono abilitati alla vendita ed allo scambio di beni e servizi. In particolare, la Circolare al par. V prevede che i titolari di piattaforme e-commerce sono tenuti a riferire all’autorità le informazioni identificative degli operatori, presenti sulla piattaforma, che non hanno provveduto alle necessarie registrazioni amministrative, invitandoli a provvedere in base alla legge.

Sostanzialmente, dunque, eccettuate le peculiarità previste in favore degli imprenditori individuali, gli operatori di e-commerce esercitanti attività d’impresa sono sottoposti a tutte le disposizioni applicabili agli operatori tradizionali, con conseguente maggiore controllo da parte dell’autorità amministrativa.